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A cosa ci si riferisce quando si parla di segreto professionale?
Come viene tutelato l’utente e la sua privacy?
Ogni Psicologo deve attenersi nel suo operato al Codice Deontologico Nazionale (http://www.psy.it/lo_psicologo/codice_deontologico.html – questo è il link al sito, ma in seguito avremo modo di approfondire l’argomento). Tale codice si occupa di regolamentare l’operato dei professionisti così da tutelare loro stessi e i loro utenti.
Diversi degli articoli contenuti nel codice sono dedicati proprio alla regolamentazione del segreto professionale. In particolare, l’art. 11 recita così:
“Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.”
Questo è molto importante perchè garantisce a chi si reca dallo psicologo uno spazio speciale e protetto per raccontarsi.
Certo ci sono delle eccezioni, che riguardano, ad esempio, quei casi in cui la sicurezza per la salute o la vita dell’utente o di persone a lui vicine sono messe a rischio. Si tratta, dunque, di eccezioni aventi sempre come obiettivo la tutela della persona.
Per altri casi ancora, esiste anche l’obbligo di referto e di denuncia, ma anche in quel caso il professionista è tenuto a non dire più del necessario.
In ogni caso, lo psicologo fa firmare all’utente un consenso informato in cui lo rende partecipe dei suoi diritti e doveri all’interno della relazione terapeutica.
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